Chi Siamo

Brokers Consulting è una organizzazione che, con la collaborazione coordinata di Intermediari Iscritti al RUI, costituisce una struttura di supporto e di consulenza per tutte le Aziende e Privati che hanno l'esigenza di risolvere le proprie necessità nel settore Assicurativo.

Il rapporto che costruiamo col Cliente è frutto di una valutazione che deriva dalla conoscenza e dal costante contatto nel reciproco scopo di arrivare al raggiungimento dei risultati ed al completamento degli incarichi professionali.

Brokers Consulting è regolarmente iscritta al Registro Unico degli Intermediari RUI Sezione B n. B000014430 previsto ai sensi di legge.

I rapporti che si intrattengono con i Clienti, attraverso la rete dei Collaboratori e Partners di Brokers Consulting, avvengono nel pieno rispetto delle Parti in assoluta trasparenza, competenza e professionalità.

La figura del broker di assicurazione è disciplinata all’art. 1 EX legge 28 novembre 1984 n. 792 e successive modifiche di cui al Codice delle Assicurazioni. La citata legge cita testualmente:

“colui che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione".

Attuale normativa di riferimento e dopo l’introduzione del "Nuovo Codice delle Assicurazioni Private D.Lgs. 209/2005"

"L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, così come definita dall'art. 106 del D. Lgs. 209/2005 "Il Codice delle Assicurazioni Private", consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulate".

L'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa in Italia è sottoposta alla vigilanza dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - ed è riservata agli iscritti al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. I Broker di assicurazioni e riassicurazioni sono iscritti alla sezione b) del Registro in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione

Le principali condizioni per l'iscrizione al Registro sono le seguenti:

  • onorabilità: il Broker non deve aver riportato condanne penali né essere stato coinvolto in procedure di fallimento;
  • professionalità: il Broker deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali accertate dall'IVASS tramite una prova di idoneità;
  • garanzie: il Broker deve essere assicurato per errori o omissioni professionali, nonché contribuire al Fondo di garanzia. Come previsto dal "Codice Deontologico" dell'AIBA, il Broker deve fondare la propria attività sui principi di professionalità, indipendenza e trasparenza nei confronti della clientela, degli assicuratori e dei propri colleghi.

Il broker, si differenzia dall’agente di assicurazione, perché non ha vincoli di esclusiva con alcuna Compagnia Assicuratrice ed agisce in rappresentanza del Cliente fornendo un servizio specialistico professionale di consulenza ed assistenza nell’individuazione delle sue esigenze, nella valutazione ed analisi dei rischi e le sottopone alle Compagnie Assicuratrici per ottenere per lui le migliori condizioni normative ed economiche di mercato. Il broker assiste il Cliente in tutto ciò che riguarda la gestione contrattuale, per i sinistri, agendo liberamente ed in pieno regime di imparzialità e di rapporto fiduciario nell’interesse del Cliente che gli ha affidato l’incarico.

Brokers Consulting nell’ottica di questa Etica garantisce un servizio personalizzato per il Cliente e stabilisce con esso un rapporto che è rivolto alla stesura di specifici programmi assicurativi. Il valore della professionalità è messo al servizio dei Clienti in assoluta libertà di mercato e nell’interesse del Cliente per garantire una solida e duratura

1) Lealtà professionale

Brokers Consulting tutela gli interessi del Cliente e lo rappresenta in tutti i rapporti assicurativi e nei contati con le Compagnie di Assicurazione. Garantisce lealtà professionale verso il Cliente e antepone prima gli interessi del Cliente ai suoi. Dedica il proprio “know-how” e tutta la sua esperienza e competenza per effettuare il miglior servizio al Cliente nel rispetto delle regole, norme giuridiche, informando il Cliente dei suoi obblighi e diritti e lo assiste nelle fasi contrattuali e legali.

2) Indipendenza e Professionalità

Il Broker è una figura professionale indipendente, non agisce in rappresentanza di nessuna Compagnia di Assicurazione, ma rappresenta esclusivamente il Cliente che gi affida il mandato. il Broker offre i suoi servizi con la massima accuratezza e professionalità. Informa e consiglia il Cliente per quanto può competergli professionalmente nel rispetto delle normative giuridiche e contrattuali.

3) Compiti professionali del Broker

I compiti del Broker sono strettamente connessi agli ordini che il Cliente chiede quali Sue specifiche esigenze. L’operatività professionale consiste in sintesi in:

  • Analisi del rischio valutare i rischi da assicurare mediante un’analisi approfondita dei rischi che insistono a carico del Cliente valutando ogni situazione atta a ridurre od eliminare i rischi e fornendo la debita consulenza per la prevenzione

  • Formulazione Programma si costruisce una proposta assicurativa con normative e clausolari in linea con le esigenze del Cliente informandolo delle possibili scoperture o di quei rischi che possono essere coperti a particolari condizioni, il tutto esponendo al meglio le garanzie contrattuali, le limitazioni, gli scoperti e le franchigie.

  • Indagine di mercato e piazzamento rischi dopo la stesura di un Programma il Broker si attiva per avviare le trattative con le Compagnie Assicuratrici, valutandone anche l’idoneità e la posizione nel mercato, per meglio proporre le soluzioni che sono state negoziate. La scelta viene orientata verso le condizioni migliori e più convenienti per il Cliente, analizzando e comparando le diverse trattative anche in funzione delle qualità, del servizio e dei sinistri, sempre e comunque agendo nell’ambito di Compagnie Assicuratrici regolarmente riconosciute dall’Autorità.

  • Gestione contrattuale in base agli accordi ed al mandato conferito dal Cliente al Broker questi può cambiare e fare disdire i contratti nel rispetto dell’incarico che presuppone l’attuazione di formule sempre più correnti e convenienti per il Cliente. Amministra i contratti assicurativi affidategli dal Cliente e si occupa di tutti gli aspetti contabili ed amministrativi sollevando il Cliente dalle formalità ed impegni di tipo contabile. La gestione avviene sempre monitorando le condizioni e garanzie in corso, confrontando sempre le nuove realtà di mercato che possono evolversi a vantaggio di una migliore copertura assicurativa. Comporta anche il continuo controllo di aspetti amministrativi, conteggi dei premi da incassare e versare alle Compagnie Assicuratrici, la formulazione dei questionari da compilare per gli adempimenti di legge; mantiene un livello di controllo sempre elevato per verificare le circostanze che interessano i rischi , le eventuali variazioni od aggiornamenti, consigliare anche attraverso Consulenti esterni i sistemi di prevenzione dai rischi. Deve mettere a disposizione tutto il materiale di natura informativa contrattuale da esso elaborati per individuare meglio le arre di copertura dei rischi e fare acquisire al Cliente le maggiori informazioni sulle condizioni e garanzie contrattuali.

  • Assistenza in caso di sinistro. L’assistenza per i sinistri costituisce una delle fasi più importanti per il Cliente che deve essere seguito e sostenuto dal Broker dal momento dell’apertura della pratica fino alla conclusione. Tutti i percorsi che interessano i sinistri sono gestiti avvalendosi, nel caso, di Legali e professionisti che possono essere di supporto all’attività del Broker che intrattiene con le Compagnie i rapporti per una corretta liquidazione dei danni. Il Broker ha il compito di consigliare il Cliente nella formulazione corretta delle denunce di sinistro ed assisterlo nell’acquisizione delle prove documentali che meglio possono concorrere ad una più veloce liquidazione.

4) Qualifica del rapporto

Il Broker detiene un rapporto contrattuale sia con il suo Cliente (mandato d’intermediazione), sia con le Compagnie di Assicurazione (mandato di brokeraggio o di libera collaborazione). Attraverso il mandato il Broker si legittima anche verso la Compagnia di Assicurazione, che lo riconosce quale rappresentante egli interessi del Cliente .I rapporti, diritti e doveri tra Broker e Compagnie di Assicurazione sono stabiliti tramite da un accordo scritto di collaborazione., ovvero di contratti sottoscritti da entrambe le Parti che definiscono le regole amministrative e le regolamentazioni concernenti le commissioni.

5) Mandato d’intermediazione del Cliente

Si tratta di un contratto stipulato tra il Broker ed il Cliente che rappresenta un incarico che viene affidato al broker di rappresentarlo verso le Compagnie di Assicurazione e gestire i propri contratti in tutti i rapporti che ne derivano. La natura del rapporto che si instaura tra il Broker ed il Cliente e di tipo fiduciario e presuppone che debba perdurare visto che viene affidato un incarico ampio di gestire il portafoglio assicurativo. Il mandato d’intermediazione autorizza il Broker a svolgere i propri compiti per ordine e per conto del cliente in tutte le fasi di gestione e quindi per la conclusione dei contratti assicurativi, le variazioni e le disdette contrattuali. Con il conferimento di incarico scritto il Broker non diventa parte contrattuale ma riveste la figura di intermediario; resta intatto il rapporto giuridico contrattuale diretto tra il Cliente che stipula l’assicurazione e la Compagnia Assicuratrice che ne garantisce gli effetti. Anche In presenza di un ulteriore precisazione sul conferimento dell’incarico al Broker mediante apposita clausola inserita nelle polizze , cosiddetta “clausola broker”, resta invariato il rapporto che sussiste tra Cliente e Compagnia di Assicurazione.

6) Obblighi professionali del Broker

Il compito principale del Broker consiste nell’assistere e fornire la consulenza finalizzata alla tutela degli interessi assicurativi e patrimoniali del suo Cliente, nel rispetto dei termini del mandato e degli accordi presi. Deve informare il Cliente in merito a tutte le comunicazioni che riguardano i contratti assicurativi , seguire da questi le istruzioni impartitegli e renderlo edotto su tutte le condizioni contrattuali ed eseguire i suoi ordini avendo il dovere di sconsigliarlo, ferma la propria decisione insistente , sulle soluzioni contrattuali che possono essere svantaggiose.

Il Broker è obbligato a dare informazioni sulla situazione della sua ditta (solidità finanziaria, garanzia del segreto professionale, ecc.) ed a trasmettere tutti i documenti , ricevute, pagamenti, dichiarazioni del Cliente agli uffici competenti.

In caso di risoluzione del mandato assicurativo, il Broker è obbligato a restituire tutti i documenti di spettanza del cliente. Mentre le copie ed i documenti appartenenti al broker rimangono depositate presso di lui anche dopo la fine del rapporto professionale.

7) Responsabilità del Broker

Il Broker è una figura professionale iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi RUI ed è obbligato ad avere una assicurazione a copertura di Responsabilità Civile verso terzi dell’attività professionale per danni corporali materiali e patrimoniali che dovesse causare a terzi nello svolgimento del proprio lavoro ed aderisce al Fondo di Garanzia istituito a salvaguardia di situazioni di insolvenza o inadempienze contrattuali.

8) Obblighi dei clienti

Il Cliente , oltre che per gli obblighi contrattuali nei confronti della Compagnia Assicuratrice in dipendenza delle assicurazioni da esso stipulate, ha obblighi nei confronti del Broker derivanti dal conferimento del mandato che gli ha affidato, quindi obblighi di natura legale, contrattuale, di informazione, ma soprattutto di lealtà in funzione dell’impegno e del compito professionale che il Broker svolge per suo conto.

9) Garanzia riservatezza e segreto professionale

Il Broker riceve da parte del cliente informazioni e dati personali e strettamente confidenziali. È assoluto obbligo del Broker di trattare queste informazioni con la massima riservatezza e di preservarne i dati impedendone il comune accesso o conoscenza adottando tutte le misure idonee nel proprio Ufficio e col proprio personale. La trasmissione di tali dati a terzi può solo avvenire soltanto con il consenso del Cliente e possono essere fornite alla Compagnia Assicuratrice nei termini legali previsti e consentiti per stipulare le polizze di assicurazione o avere atti ad esse inerenti. Il tutto si svolge in pieno rispetto ed adempimento di quanto previsto alla legge sulla Privacy.

10) Obblighi del Broker verso l’Assicuratore

Il Broker è una figura professionale che agisce professionalmente in collaborazione con la Compagnia Assicuratrice. Entrambi devono rispettarsi reciprocamente avendo cura di avere estremo rispetto e realtà dei rispettivi ruoli. Anche in questo caso si instaura un rapporto professionale fiduciario che comporta uno scambio di attività e servizi rivolti a soddisfare le esigenze del Cliente. Da parte sua il Broker mantiene sempre invariata la sua deontologica missione di avere cura e tutela degli interessi del Cliente nel rispetto della propria imparzialità di rapporto con gli Assicuratori e della garanzia che l’attività verrà svolta correttamente dedicando al Cliente tutti i servizi di gestione ed assistenza amministrativa , tecnica evitando di crea qualsiasi situazione che possa assumere un profilo conflittuale con il servizio della Compagnia Assicuratrice.

La disdetta di un mandato assicurativo da parte del Cliente non deve influenzare il lavoro del Broker ed ingenerare tensioni tra Broker e compagnia. Parimenti non deve neanche avvenire tale situazione , anche nei casi in cui le disdette dei contratti assicurativi da parte dei clienti sono il risultato di una decisione su consiglio del Broker.

11) Courtage (commissioni)

Il Broker riceve la propria remunerazione attraverso le commissioni che gli riconosce la Compagnia Assicuratrice in percentuale sui contratti mediati. Salvo patto diverso col Cliente per attività professionali o situazione che possono essere concordate tra le Parti, il Cliente usufruisce del servizio del Broker senza avere oneri a proprio carico a rappresenta una figura di mediatore atipico ricevendo soltanto le commissioni dalla Compagnia Assicuratrice. Possono sussistere accordi diretti di onorario tra Cliente e Broker da concordare esplicitamente a seconda dei casi.

CODICE DEONTOLOGICO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PROFESSIONALE

(in conformità al testo proposto dall’A.I.B.A.)

Il presente codice deve considerarsi come guida di condotta a carattere generale, vincolante e inderogabile.

L’attività del Broker deve basarsi su principi di professionalità, indipendenza e trasparenza nei confronti dei clienti, degli assicuratori e dei propri colleghi

SERVIZIO AI CLIENTI

Il broker deve:

  1. Salvaguardare gli interessi del cliente, ponendo gli stessi al di sopra di ogni propria considerazione, anche in ordine della durata dei contratti assicurativi e degli incarichi di brokeraggio.

    In particolare l’importanza della remunerazione che egli percepisce non deve in alcun caso influenzare la qualità del servizio.

  2. Assistere il cliente nell’individuazione delle sue necessità assicurative, nell’ambito dell’incarico ricevuto, e, col suo assenso, presentarle agli assicuratori nel rigoroso rispetto dell’obiettività al fine di soddisfarle in maniera confacente.
  3. Assistere il cliente sia nella formulazione delle condizioni contrattuali, fornendogli, quando richieste, le spiegazioni utili per un suo giudizio finale, sia nella eventuale gestione dei sinistri.
  4. Rispettare il segreto professionale.
  5. Proporre al cliente assicuratori dei quali ha fiducia.

Il broker non deve:

  1. Fare affermazioni fuorvianti o mistificatorie nella propria pubblicità.
  2. Rilasciare quotazioni senza incarico scritto, almeno esplorativo, da parte del Cliente se l’importo della polizza da trattare supera il premio di Euro 25.822,84.
LEALTÀ NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATORI

Il broker deve:

  1. Presentare, nella massima buona fede, proposte chiare e veritiere ed il più possibile documentate.
  2. Astenersi dall’appoggiare le richieste del cliente quando i suoi reclami siano palesemente ingiustificati.
  3. Evitare di inserire nella sua pubblicità nomi o prodotti di specifici assicuratori, salvo che le ragioni di ciò vengano pienamente spiegate nel testo e che vi sia il consenso preventivo degli assicuratori stessi.
SOLIDARIETÀ CON I COLLEGHI

Il broker deve:

  1. Attuare principi di leale concorrenza. In particolare:

    • non deve influenzare il cliente con offerte di ristorno di provvigioni;
    • non deve accettare e proporre tassi di premio speciali a fronte di una riduzione delle provvigioni d’uso;
    • non deve denigrare un collega. Le eventuali critiche dovranno essere obiettive e comunque basate esclusivamente su ragioni tecniche;
  2. Promuovere ed accettare in caso di litigio con un collega, l’arbitrato dell’Associazione prima di affidarsi al Tribunale Civile.
  3. Evitare rapporti con gli assicuratori che non si attengano all’etica del mercato ed agli usi di mediazione, ed informare l’Associazione di ogni atteggiamento scorretto.
DISPOSIZIONI GENERALI

Ogni Broker si impegna a rispettare quanto prescritto dal presente Codice.

Le trasgressioni daranno luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto dell’Associazione.

La Segreteria Generale dell’Associazione è incaricata di ricevere ogni segnalazione o reclamo concernenti pretese violazioni del presente Codice deontologico di autoregolamentazione professionale.

CONTATTI

Tel: 010-5451595

Fax: 010-5451567

Email: info@brokersconsulting.it

PEC: info@pec.brokersconsulting.it

SEDE OPERATIVA

Via Montevideo 15/3 - 16129 Genova

(ingresso anche da Via Dassori 2/3)

ORARIO D'APERTURA

Lun - Ven: 9:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

OLTRE 30 ANNI DI ESPERIENZA

Stabiliamo con il Cliente un rapporto di fiducia volto alla stesura di specifici programmi assicurativi. La nostra esperienza è al servizio del cliente con cui stabiliamo una solida e duratura collaborazione.

INFORMAZIONI

Brokers Consulting S.R.L.
Sede Legale: Via Montevideo 15/3 - 16129 Genova
CF / P. IVA: 02522070107
REA: GE - 278459
Cap. Sociale € 93.600,00 I.V.
Iscrizione RUI / IVASS n. B000014430

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