Collaborazione professionale con intermediari assicurativi
L’art. 22, comma 10 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha introdotto la possibilità per gli intermediari assicurativi di instaurare "forme di reciproca collaborazione" nella attività di intermediazione assicurativa, attraverso l’utilizzo dei rispettivi mandati. A differenza dei tradizionali rapporti riconducibili alla distribuzione assicurativa che interessano impresa di assicurazione, agenti-subagenti e/o loro addetti che sono facenti parte del rapporto "verticale", i rapporti in questione sono, invece, ascrivibili ad una struttura “orizzontale”, essendo soggetti già abilitati a svolgere attività di intermediazione assicurativa.
Tale rapporto di intermediazione, richiede agli intermediari di stipulare un accordo scritto, in funzione del quale Si deve fornire al cliente:
- un’informativa corretta e completa specificando che l’attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari;
- indicazione dell’identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dagli intermediari, nell’ambito dell’accordo di collaborazione.
In riferimento a quanto sopra previsto per gli obblighi di informativa precontrattuale e al ruolo che ciascuna delle Parti svolge nell’ambito della collaborazione, l’art. 56 comma 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 precisa gli obblighi di informativa previsti per legge che sono a carico dell’intermediario che entra in contatto con il contraente.